A. GLI UTENTI
Art. 1 - Iscrizione
1. Gli utenti iscritti presso ciascuna biblioteca sono riconosciuti come utenti di
tutte le biblioteche.
2. Possono essere iscritti ai servizi tutte le persone italiane e straniere che siano
in grado di documentare la propria residenza o il proprio domicilio, anche se
temporaneo.
Art. 2 - Registrazione
1. L'iscrizione avviene attraverso la registrazione dei dati dell'utente nel sistema
informatico. L'iscrizione avviene presso le sedi delle biblioteche, ed è curata dal
personale delle biblioteche.
2. Spetta al personale della biblioteca verificare l'identità dell'iscritto, la sua
residenza ed eventualmente il suo domicilio, nonché verificare e registrare le
eventuali variazioni
Art. 3 - Dati richiesti all'utente per l'iscrizione
1. All'atto dell'iscrizione all'utente vengono richiesti obbligatoriamente i seguenti
dati:
- tessera sanitaria / codice fiscale
- nome e cognome
- data di nascita e luogo di nascita
- residenza ed eventuale domicilio
- recapito telefonico
- cittadinanza
2. Gli utenti possono inoltre comunicare i seguenti dati:
- n. telefono fisso e/o cellulare
- professione
- titolo di studio
- indirizzo di posta elettronica
3. Altri dati oggetto di comunicazione
- Possibilità di essere aggiornati sulle attività promosse dalla biblioteca
- Possibilità di essere aggiornati sulle attività promosse dal Comune
4. Tutti i dati relativi agli utenti saranno visibili solamente all'utente e agli
operatori del sistema, e saranno tutelati secondo quanto previsto dalla legge
Art. 4 - Cancellazione dei dati dell'utente dal sistema
1. L'utente che non usufruirà dei servizi per due anni consecutivi, potrà essere
rimosso dal sistema (= utente con diritti scaduti), senza riceverne alcuna
comunicazione. Qualora l’utente si ripresenti per riaccedere ai servizi, fatte le
dovute verifiche e aggiornamenti della sua anagrafica, sarà riabilitato.
2. L'utente può richiedere la cancellazione con una comunicazione scritta al
responsabile della biblioteca che ha effettuato l'iscrizione.
Art. 5 – Riconoscimento utente e chiavi d’accesso da remoto
1. L’elemento di riconoscimento dell’utente è il codice fiscale / tessera sanitaria.
L’utente può accedere ai servizi della biblioteca (prestito locale, interbibliotecario,
rinnovo, prenotazione, ecc.) dietro presentazione di questo documento.
2. L’utente potrà accedere ai servizi via internet da remoto utilizzando in prima
battuta come username il codice fiscale e come password la data di nascita
rovesciata. L’utente stesso procederà quindi immediatamente ed autonomamente
alla modifica della propria password. Queste stesse modalità di accesso saranno
anche utilizzate per l’accesso agli altri servizi integrati, ove presenti (internet,
accesso rete wi-fi, ecc.)
B. IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
Art. 6 - Disponibilità del patrimonio per l'utenza
1.Il patrimonio bibliografico delle biblioteche aderenti è a disposizione degli utenti
del sistema.
2. La disponibilità del patrimonio si realizza:
- attraverso la consultazione presso le biblioteche, per il materiale escluso dal
prestito;
- attraverso il prestito agli utenti del sistema presso la sede di ciascuna
biblioteca;
- attraverso il prestito interbibliotecario, gratuito, tra le biblioteche del sistema;
- attraverso le riproduzioni, nelle modalità e nei limiti consentiti dalla legge
C. IL SERVIZIO DI PRESTITO
Art. 7 - Punti di prestito
1. Ogni biblioteca è un punto di prestito per tutti gli utenti del sistema per tutto il
materiale presente all'interno del sistema stesso. Qualsiasi utente del sistema è
riconosciuto dalle biblioteche come proprio utente a tutti gli effetti e può prendere
e restituire documenti in ogni biblioteca del sistema, anche qualora il punto di
prestito e di restituzione siano due biblioteche diverse.2. Il materiale richiesto in prestito da un utente in una biblioteca, ma posseduto
da un'altra biblioteca del sistema, viene reso disponibile gratuitamente attraverso
la procedura di prestito interbibliotecario.
Art. 8 - Materiale escluso dal prestito a domicilio
1. È di regola escluso dal prestito il seguente materiale:
- manoscritti e dattiloscritti;
- materiale sottoposto a vincoli giuridici;
- materiale soggetto a particolari vincoli di protezione e conservazione;
- materiale in precario stato di conservazione, e comunque edito anteriormente
all'anno 1900;
- periodici sia a fascicoli che rilegati a volume; alcuni periodici, a giudizio del
bibliotecario, possono essere ammessi al prestito, tranne l'ultimo fascicolo
dell'annata corrente;
- tesi di laurea o di dottorato;
- opere di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i
repertori catalografici e bibliografici ed altro materiale di rilevanza bibliografica
o di frequente consultazione, in rapporto alla specificità delle raccolte.
2. Il prestito di materiale edito anteriormente all'anno 1900 o di altro materiale
dattiloscritto, manoscritto, raro o di pregio si attua esclusivamente tra le
biblioteche, presso le cui sedi l'utente sarà tenuto ad effettuare la consultazione.
Tale materiale sarà indicato in OPAC come "Non disponibile al prestito".
Art. 9 – Prestito delle nuove accessioni
1 .Poiché le nuove accessioni della biblioteca costituiscono un elemento
significativo di comunicazione con l’utenza locale, tale materiale, limitatamente ad
un periodo di 30 giorni, dalla data di accessione, è ammesso al prestito per tutti
gli utenti del sistema, ma solo presso la sede della biblioteca; dopo tale periodo il
materiale sarà disponibile anche per il prestito interbibliotecario.
2. Le nuove accessioni saranno indicate in OPAC come “disponibili al prestito
locale” e trascorsi i 30 giorni di cui sopra torneranno “disponibili al prestito”. Il
bibliotecario può “sbloccare” tale materiale anche prima della scadenza dei 30
giorni.
3. Le novità librarie possono essere normalmente rinnovate secondo quanto
stabilito da questo vademecum (vedi sotto)
Art. 10 – Numero unità bibliografiche ammesse al prestito
1. Il numero massimo di movimenti per ogni singolo utente nell’intero sistema è
di 40 documenti in totale, di cui al massimo 10 documenti multimediali (cd, dvd,
audiolibri, ecc.) e al massimo 30 documenti di altro tipo (libri, riviste, kit, ecc.).
Per movimenti si intende sia prestiti che prenotazioni, le quali vanno a cumularsi
nel conteggio ai prestiti dell’utente concorrendo al raggiungimento dei quantitativi
massimi ammessi.
Art. 11 – Durata del prestito e proroga del prestito
PRESTITO LOCALE LIBRI / AUDIOLIBRI / KIT
durata: 30 gg
rinnovabile 2 volte
PRESTITO LOCALE RIVISTE
durata: 7 gg
rinnovabile 2 volte
PRESTITO LOCALE CD / DVD
durata: 7 gg
rinnovabile 2 volte
PRESTITO ILL LIBRI / AUDIOLIBRI / KIT
durata: 30 gg + 10 gg = 40 gg
rinnovabile 2 volte
PRESTITO ILL RIVISTE
durata: 7 gg + 10 gg = 17 gg
rinnovabile 2 volte
PRESTITO ILL CD / DVD
durata: 7 gg + 10 gg = 17 gg
rinnovabile 2 volte
La domanda di proroga può essere effettuata anche telefonicamente a partire
da 7 gg prima della data di scadenza del prestito. Qualora il documento in
prestito sia stato prenotato da un altro utente del sistema, il prestito non potrà
essere prorogato.
Secondo la normativa vigente in materia di diritto d’autore, i multimediali si
possono prestare solamente una volta trascorsi diciotto mesi dalla data di
pubblicazione (del supporto che si prende in considerazione); dove il mese non
è indicato il conteggio dei diciotto mesi parte dal primo di gennaio dell'anno
successivo a quello indicato sul documento, cioè il documento è disponibile per
il prestito a partire da luglio di due anni dopo, secondo quanto espresso dal
pronunciamento SIAE.
In base alla normativa vigente in materia di diritto d’autore i cd-rom sono
esclusi dal prestito.
Art. 12 - Prenotazione del prestito
1. Un documento a prestito può essere prenotato dall’utente. Quando il
documento rientra e diventa disponibile, l’utente che ha prenotato viene avvisato.2. Qualora un utente che abbia prenotato un libro non lo prenda effettivamente in
prestito entro cinque giorni dall’avviso, la prenotazione viene cancellata e il libro
ritorna a scaffale o alla biblioteca mittente.
3. E’ ammesso un numero massimo di prenotazioni secondo quanto specificato
nell’articolo 10.
Art. 13 - Danneggiamento o smarrimento di documenti in prestito
1. L'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in
prestito, deve provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio
del Responsabile della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa
edizione, con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di
analoga veste tipografica o, se ciò non sia impossibile, al versamento di una
somma, da determinarsi dal Responsabile, non inferiore al valore commerciale del
documento stesso. L’utente provvede direttamente ad acquisire il documento
sostitutivo secondo quanto stabilito dalle indicazioni del bibliotecario.
Art. 14 - Esclusione di un utente dai servizi di prestito
1. Qualora un utente non riconsegni entro la scadenza i documenti ricevuti a
prestito, viene disabilitato in tutte le biblioteche del sistema dal servizio di
prestito, per un numero di giorni pari ai giorni di ritardo (con sette giorni iniziali di
tolleranza calcolati automaticamente dal programma). La “sanzione” per il ritardo
è la sospensione dal servizio. La sospensione include il servizio internet. Le
biblioteche possono procedere alle normali operazioni di sollecito dei “propri”
utenti.
2. Qualora un utente danneggi, smarrisca o non restituisca un documento, viene
ugualmente disabilitato, fino a sostituzione avvenuta del documento che avverrà
secondo le modalità previste dall’art. 13.
3 .L'utente che ripetutamente ed intenzionalmente danneggi documenti
bibliografici, ambienti e strumentazioni delle biblioteche, su segnalazione del
Responsabile della biblioteca, è escluso dalla frequenza di tutte le biblioteche, è
segnalato all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria per
l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche
pubbliche statali, ed è denunciato all'autorità giudiziaria.